|
PARTE PRIMA
La riforma dell’Ordinamento della Repubblica che nel 2001 ha modificato il titolo V della Costituzione ha introdotto una nuova categoria di ente amministrativo, la Città metropolitana. Essa corrisponde al concetto internazionale di metropoli. Le metropoli con più di un milione di abitanti sono oggi più di 400. In particolare, nei ventisette Paesi dell’Unione Europea il 78% della popolazione ormai risiede in agglomerati o aree urbane. Una prima distinzione è quella che si può porre tra metropoli (città con altissimo numero di abitanti, tendenzialmente concentrati territorialmente) e aree metropolitane (grandi città e piccoli centri urbani, frammisti a zone rurali, fra loro contigui e integrati, che tendenzialmente insistono su una superficie territoriale più estesa). Le aree metropolitane comportano due principali problemi : a) la formazione di un’identità sociale consolidata; b) la determinazione di una governance equilibrata.
Parlare di Area Metropolitana dello Stretto richiede dunque una premessa sul valore e sul significato che nel nostro ordinamento assume l’introduzione e la futura istituzione di città e aree metropolitane. Sono oggi considerate Aree metropolitane le zone comprendenti i comuni individuati con legge e gli insediamenti limitrofi con cui intercorrono rapporti di stretta integrazione territoriale e relativi ad attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. Nelle aree metropolitane, poi, il Comune capoluogo e gli altri Comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, possono costituirsi in città metropolitane.
IL PROGETTO 80
Come si è arrivati alle definizioni attuali di città e aree metropolitane? Ripercorrendone brevemente l’excursus storico-giuridico, in Italia si comincia a parlare di metropoli e di area metropolitana agli inizi degli anni Sessanta. Numerose sono le riflessioni e gli studi empirici che da allora prendono forma, strettamente connessi con la programmazione economica e soprattutto con le elaborazioni per la predisposizione del Programma economico nazionale relativo al periodo 1971 - 75, il cosiddetto Progetto 80. Esso identifica i sistemi metropolitani identificati sia come elemento costitutivo della struttura insediativa italiana, sia, soprattutto, come strumento fondamentale attraverso il quale attuare la riorganizzazione del territorio. L'attenzione rivolta al fenomeno si fonda nell'esigenza di programmazione dello sviluppo, volto a contrastare la concezione metropolitana, tradizionale e tendenziale in poche aree del paese, attraverso una politica territoriale che miri a inserire le aree stagnanti o che tendono all'involuzione, entro nuovi "sistemi di città" o "sistemi metropolitani" o "città metropolitane", formati da più città che, se da sole sono incapaci di raggiungere livelli adeguati di civiltà futura, nell'insieme loro assegnato dalla programmazione avranno “la forza di arrivarvi”. Il limite del progetto è nell’assenza di proposte reali per un legame efficace tra la pianificazione e la politica economica di breve periodo, nonostante le affermazioni di principio. In specie, il principio di riequilibrio del territorio, alla base del Progetto 80, è completamente disatteso, anzi la contrattazione che ne segue porta a un ulteriore rafforzamento delle armature urbane già esistenti, escludendo ogni forma d'investimento per il Sistema dello Stretto.
LA LEGGE 142
Il tema dell'area metropolitana ottiene la sua consacrazione legislativa solo nel 1990. L'art.17 della legge n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) individua "le aree metropolitane come le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali". La legge, si noti, non annoverava tra le aree metropolitane quella dello Stretto, nonostante numerosi studi e progetti ne testimoniassero l'importanza. Secondo l’impianto originario della legge n. 142/90 (oggi abrogata) l’amministrazione dell’Area Metropolitana si articolerebbe in due distinti livelli di governo, uno dei quali è costituito dalla “Città metropolitana” e l’altro dai “Comuni” dell’area medesima.
ENTE FUNZIONALE O STRUTTURALE
Sino all’entrata in vigore della Costituzione, il sistema delle Autonomie locali era imperniato solo sui Comuni e sulle Province, di tal che l’Area e la Città metropolitana non costituirebbero un nuovo ente. Tuttavia le opinioni espresse in ordine al modello discendente dall’assetto di governo prescelto dal legislatore nazionale non sono state unitarie. Vi è stato chi ha sostenuto che si tratti di un ente nuovo e chi, all’opposto, l’ha escluso. E non è mancato chi ha prospettato anche dubbi di costituzionalità. La Corte costituzionale, nel pronunciarsi sulla costituzionalità degli articoli 19, 20 e 21 della legge Regione Sicilia 6 marzo 1986 n. 9, ha ritenuto che il modello di governo dell’Area Metropolitana prescelto dalla Regione Sicilia sia di tipo “funzionale”. Un modello, dunque, basato su un coordinamento funzionale delle competenze di enti già giuridicamente esistenti – senza, dunque, che ne siano istituiti di nuovi – sicché la gestione di materie rilevanti di interesse sovra-comunale nell’ambito di «una vasta area», viene affidata ad una istituzione già esistente. Ove si trasponga sul piano della legislazione nazionale il criterio enucleato dalla consulta, dunque, l’assetto prescelto dal legislatore nazionale potrebbe essere reinterpretato nei termini di un mero “riassetto istituzionale”.
In senso opposto si è sostenuto che la legge n. 142/90 abbia prescelto una soluzione di tipo “strutturale”, creando pertanto un ente locale nuovo, non previsto dalla Costituzione.
In quest’ottica la Città Metropolitana costituirebbe una nuova istituzione, di «secondo livello», alla quale, oltre alle funzioni di competenza provinciale, sono attribuite anche altre funzioni, normalmente esercitate dai Comuni.
Altri ancora – sempre prima della entrata in vigore della L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – hanno sostenuto che già dalla lettura congiunta degli artt. 114, 118 comma 1° e 2° (rectius 3°) e 130 Cost. si potesse ritenere ammissibile l’esistenza di un nuovo ente territoriale, non rinvenendosi in tali norme alcun divieto in tal senso. Di conseguenza le Città Metropolitane potrebbero essere qualificate come enti locali di secondo grado, strumentali all’esercizio di funzioni amministrative delegate a Province e comuni, rappresentativi di interessi aventi il proprio punto di riferimento nel territorio, al pari di quanto avviene per le Comunità Montane.
NUOVO ENTE LOCALE
Alla luce di quanto fino a qui sintetizzato, va altresì precisato che in seno al secondo indirizzo richiamato, vi è chi individua nell’Area Metropolitana, così come nella Città Metropolitana, semplicemente un nuovo ente locale, senza ulteriori qualificazioni, mentre altri più esplicitamente lo qualificano alla stregua di nuovo ente locale territoriale.
Al di là delle considerazioni della letteratura sul punto, la legge 142/1990 ebbe il merito di riportare l'attenzione sui problemi delle grandi aree urbane, così restituendo rilevanza alla programmazione e alla pianificazione del territorio. Emerse l'incapacità degli enti locali di affrontare i problemi di funzionamento, ma anche di crescita o di declino delle aree urbane. La necessità di risolvere tali questioni, che travalicano spesso la semplice dimensione comunale, spinse verso la costituzione di nuovi enti a carattere sovra comunale che siano in grado di farsi carico di tali problematiche. Purtroppo però la legge non trovò larghe applicazioni nella prassi politico-amministrativa, data la sua genericità nel fornire i criteri per la delimitazione dell'area metropolitana. L'insuccesso della legge va ricercato, secondo alcuni autori, anche nel fatto che la legge poteva attivare un processo di "gerarchizzazione del territorio" consistente nella "formazione costante di centri e periferie, di aree forti e di aree dipendenti".
TESTO UNICO ENTI LOCALI
L’eccessiva genericità della legge 142/1990 conduce il legislatore, dieci anni dopo, a un nuovo intervento: l’approvazione del decreto legislativo n.267/2000 attraverso il quale è varato il nuovo “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. Tale decreto, nel fornire una nuova regolamentazione del funzionamento degli enti locali, considera l'area metropolitana come un nuovo livello di governo locale e richiede espressamente che, ai fini della costituzione dell'area metropolitana, tra il comune egemone e i centri orbitanti sussista una "stretta integrazione territoriale", oltre che una "stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali". A differenza della legge n.142/90, la contiguità territoriale diventa elemento imprescindibile nell’individuazione dell'area metropolitana.
Il T.U.E.L. dedica in particolare due articoli, con diversi commi, al nuovo ente, distinguendo le aree metropolitane, zone “più ampie” ma sempre interne a una stessa Regione (art. 22, n. 2) interessate alla creazione dell’ente, dall’ente stesso: appunto le città metropolitane in senso stretto (art. 23). Per l’istituzione è prevista una complessa procedura, che coinvolge diversi soggetti: a) tutti i cittadini interessati chiamati a esprimersi con un apposto referendum in ciascun Municipio; b) i Comuni dell’area, almeno la metà più uno dei quali deve essere favorevole; c) la Provincia; d) la Regione che presenta un disegno di legge alle Camere e, infine, e) il Parlamento che approva la legge.
La normativa non fornisce specifici criteri per la delimitazione delle aree metropolitane, ma si limita a definire quali realtà territoriali possono essere considerate tali, in altre parole, quelle parti di territorio costituite da una città centrale e da una serie di centri minori a essa uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine all’attività economica, ai servizi essenziali alla vita sociale, ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali. Il decreto legislativo indicava però con precisione nove aree metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari. Manca inizialmente, dunque, ogni considerazione dell’Area dello Stretto.
FUNZIONI DI PROVINCIA
L’art. 23, comma 6, prevede che la città metropolitana, oltre alle sue proprie, «acquisisce le funzioni della Provincia» e che quando «non coincide con il territorio di una Provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove Province».
Il disposto crea una sovrapposizione tra il territorio e le funzioni della Città metropolitana e il territorio e le funzioni della Provincia.
Un dato importante da rilevare è che la Provincia di cui parla la norma è implicitamente considerata sempre quella di una stessa Regione. Con ciò il legislatore trascura di considerare l’ipotesi di costituzione di una Città metropolitana il cui territorio appartenga a Province di Regioni diverse.
Anche le Regioni a Statuto speciale, sempre secondo l’art. 23 – comma 7 – possono prendere l’iniziativa per creare una città metropolitana. Il limite però resta sempre: la città metropolitana non può insistere sulla dimensione interregionale, valicando i limiti di territorialità già validi per gli altri enti locali. E dunque anche per le Regioni a statuto speciale, varrebbe la regola per cui la città metropolitana deve insistere sulla territorialità della Regione stessa su cui essa si sviluppa.
A distanza di neanche un anno dal D.lgs. 267/2000, il quadro istituzionale nazionale è modificato dalla legge costituzionale n.3/2001, che incide sui principi del governo locale nel nostro Paese. L'art. 114 Cost. afferma, infatti, che "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione". Il legislatore costituzionale ha previsto le “città metropolitane”, ma senza approfondire il tema.
Ne fa semplice menzione, insieme agli altri enti locali, negli artt. 114 (c. 1), 117 (c. 2, lett. p), 118 (c. 1, 2 e 4), 119 (c. 1, 2, 4, 5 e 6) e 120 (c. 2), attribuendo a tali enti generiche potestà statutarie, regolamentari, amministrative e finanziarie.
RICONOSCIMENTO COSTITUZIONALE
In particolare – ad eccezione di una limitata potestà legislativa regionale “residuale”, quindi implicita (art. 117, c. 4) – la potestà legislativa a disciplinare le Città metropolitane è esclusiva dello Stato, quanto meno in tema di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali (art. 117, c. 2, lett. p). Lo Stato mantiene anche nei loro confronti i tradizionali poteri sostitutivi nel caso di gravi carenze (art. 120, c. 2). La Carta fondamentale tra l’altro non individua le Città metropolitane, come fa invece per le Regioni, e per questo si è anche sostenuto che la strada del rinvio legislativo sia dovuta più a scelte di “comodità” più che per la considerazione sul futuro sviluppo delle aree urbane del nostro Paese.
A conferma, comunque palese, della mancanza di precisione del legislatore sul punto, il nomen iuris generale del titolo V parla solo di Regioni, Province e Comuni, rivelando che i dati giuridici sui quali è possibile soffermarsi nell’elaborazione del tema “città metropolitana” sono davvero insufficienti allo stato attuale.
Il passaggio fondamentale è però nel riconoscimento costituzionale in sé. Le città metropolitane, riconosciute a livello costituzionale come enti locali, sono dunque una nuova forma di governo territoriale, equiparate a tutti gli effetti agli altri enti locali.
Il nuovo art. 114 Costituzione contiene anche un messaggio politico: gli elementi costitutivi della Repubblica Italiana non sono solo o direttamente il popolo e il territorio ma le diverse entità territoriali che la compongono. Mentre la Repubblica, in precedenza, “si ripartiva in”, adesso la Repubblica “è costituita da”. La formulazione precedente aveva tra le sue conseguenze la necessaria divisione di tutto il territorio nazionale in tre tipi di enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) che dovevano essere presenti ovunque, nel senso che non avrebbe potuto esservi "parte" del territorio italiano che non appartenesse contemporaneamente a una regione, a una provincia, a un comune.
La nuova formulazione non produce questa conseguenza, ed è quindi stato possibile enumerare tra gli enti costitutivi della Repubblica anche le città metropolitane, situate ad un livello intermedio tra Province e Regioni, e che per loro intrinseca natura non possono essere presenti sull’intero territorio nazionale. E questo dato rafforza l’idea che la scelta del rinvio alla legge della definizione di aree urbane “sensibili” non sia stata dettata dalla “comodità”, anzi potrebbe rivelarsi, e in parte lo è già stata, una previsione opportuna e onerosa in due direzioni. Da una parte, rende possibile la definizione delle aree in un momento successivo e dopo gli opportuni esami tecnici di fattibilità. In secondo luogo, crea le condizioni di stimolo all’impegno politico nel curare l’osservazione delle dinamiche di inurbamento del nostro Paese.
ENTE EUTONOMO
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità costituzionale, e gli enti del governo territoriale "sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" (art. 114). Le città metropolitane sono titolari di funzioni definite, in base alle quali possiamo individuarne i caratteri. Prima di tutto, ex art. 114 hanno autonomia statutaria: non sarà quindi la legge statale ad approvare gli statuti delle città metropolitane.
Secondo l’art. 118 le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato.
Questo vuol dire che, oltre a rispettare i criteri di differenziazione e adeguatezza, sarà legittimo (e necessario) conferire una funzione all’ente superiore città metropolitana, ogni qual volta la dimensione degli interessi giustificherà un trasferimento di competenze all’ente superiore poiché il bene giuridico da tutelare, l’interesse da soddisfare o lo svolgimento della data funzione interessi contemporaneamente l’intero territorio provinciale.
ENTE STRUTTURALE
Non è di poco conto evidenziare come la completa parificazione delle città metropolitane con Comuni e Province, sia a livello formale sia sostanziale, sia stata attuata in virtù di quello che è stato definito un modello strutturale, in cui gli organi di governo sono da qualificare come “enti pubblici territoriali forniti di personalità giuridica di diritto pubblico” anche ai sensi della seconda parte dell’art. 11 c.c.
La parificazione è stata resa poi piena dal riconoscimento di autonomia e autosufficienza nel finanziamento delle proprie attività. Il nuovo articolo 119 Costituzione, come riformulato, afferma che anche le città metropolitane “stabiliscono ed applicano tributi propri” e “dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio”.
Afferma inoltre che l’esercizio delle funzioni di competenza deve avvenire sfruttando unicamente le proprie risorse. Il principio di autonomia finanziaria, che afferma l’attribuzione in capo alla città metropolitana del potere finanziario da esercitarsi “in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” nonché mediante “compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio”, segna quindi anche la misura dell’idem sentire del contribuente cittadino. Vale a dire, l’imposizione fiscale, destinata a essere istituzionalizzata nei confronti di questa realtà “ente” ancora solo giuridicamente riconosciuta, dovrà fare propri i meccanismi che già Provincie e Comuni hanno fatto propri, affrontando anche il problema del coordinamento con le imposte locali.
Si ricordi sempre, infatti, che idealmente la città metropolitana, nascendo, va a “eliminare” la Provincia che insista sullo stesso territorio, ma anche ad assorbire le funzioni degli enti territorialmente più piccoli quali i comuni.
Si è, in conclusione, alla presenza di un ente locale territoriale del tutto identico, sotto il profilo della qualificazione giuridica, a Comune e Provincia, ma nuovo e distinto rispetto ad entrambi in rapporto alle funzioni che esso è destinato ad esercitare.
Se però sono state formalmente riconosciute dal diritto le aree e le città metropolitane, è pur vero che oggi si è di fatto fermi al riconoscimento giuridico, in primis per il problema della delimitazione territoriale. Anche perché, come accennato, dalla creazione della norma a quella della realtà urbana dell’ente metropolitano passano diversi passi “politici”, “sociali” e “culturali”.
E’ stato acutamente osservato che la creazione di città e aree metropolitane ha sviluppi fondamentali per l’economia e la gestione urbana, poiché “rappresenta un traguardo complesso ed impegnativo, realmente conseguibile solo attraverso un percorso culturale, sociale e politico che, pare corretto dire, difficilmente potrà svolgersi compiutamente se tra i cittadini e le istituzioni non riuscirà ad affermarsi il diffuso convincimento di un’effettiva appartenenza a comunità più estese di quelle originarie, condividenti problematiche di più ampia portata, e per questo necessitanti, in ossequio ai principi di differenziazione ed adeguatezza, di un livello istituzionale di governo nuovo, forte di accresciuti poteri ma nel contempo rispettoso dell’identità di base”.
LE AREE METROPOLITANE
Ad oggi, sono state istituite sedici aree metropolitane: dieci nazionali (Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria) e sei ad opera delle Regioni a Statuto speciale (Trieste, in Friuli Venezia Giulia; Palermo, Catania, Messina, in Sicilia; Cagliari e Sassari, in Sardegna).
Solo sette aree metropolitane hanno già ricevuto una precisa “delimitazione territoriale”: Venezia (5 Comuni), Genova (41 Comuni), Bologna (stessa Provincia), Firenze (Province di Firenze, Parto e Pistoia), Palermo (27 Comuni) Catania (27 Comuni), Messina (51 Comuni).
Nelle rimanenti 8 aree (Torino, Milano, Trieste, Roma, Napoli, Bari, Cagliari e Reggio Calabria) occorre ancora definire dettagliatamente le Province e i Comuni coinvolti.
L’inclusione della città di Reggio Calabria tra gli enti metropolitani è frutto di un preciso percorso politico e giuridico.
In occasione dell’approvazione alla Camera del disegno di legge sul c.d. federalismo fiscale
(A.C. 2105/2009) (24), è stata approvato, con un consenso sostanzialmente trasversale, un emendamento (25) all’art. 22, n. 2, in cui s’inserisce anche Reggio Calabria fra le aree metropolitane.
L’INSERIMENTO DI REGGIO CALABRIA
Ecco il testo integrale dell’art. 22 della legge:
Art. 22. (Norme transitorie per le città metropolitane)
1. Il presente articolo reca in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane che sarà determinata con apposita legge, la disciplina per la prima istituzione delle stesse.
2. Le città metropolitane possono essere istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. La proposta di istituzione spetta:
a) al comune capoluogo congiuntamente alla provincia;
b) al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia interessata che rappresentino, unitamente al comune capoluogo, almeno il 60 per cento della popolazione;
c) alla provincia, congiuntamente ad almeno il 20 per cento dei comuni della provincia medesima che rappresentino almeno il 60 per cento della popolazione.
3. La proposta di istituzione di cui al comma 2 contiene:
a) la perimetrazione della città metropolitana, che, secondo il principio della continuità territoriale, comprende almeno tutti i comuni proponenti. Il territorio metropolitano coincide con il territorio di una provincia o di una sua parte e comprende il comune capoluogo;
b) l'articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in comuni;
c) una proposta di statuto provvisorio della città metropolitana, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 5, lettera b).
3-bis. Sulla proposta di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della provincia. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto.
4. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa e per i rapporti con le regioni, è disciplinato il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum di cui alla lettera d) del comma 3, osservando le disposizioni della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto compatibili.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 2, con uno o più decreti legislativi da adottare per ciascuna città metropolitana nel termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, sono istituite le città metropolitane in conformità con la proposta approvata nel referendum di cui al comma 3-bis e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituzione della città metropolitana in conformità con la proposta approvata nel referendum dì cui al comma 3-bis;
b) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, di una assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;
c) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;
d) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi così come disciplinati dalla legge di cui al comma 1, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
e) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;
f) previsione che, per le finalità di cui alla lettera e) siano, altresì, considerate funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:
1) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
2) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
3) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
7. La provincia di riferimento cessa di esistere e sono soppressi tutti i relativi organi a decorrere dalla data di insediamento degli organi della città metropolitana, individuati dalla legge di cui al comma 1, che provvede altresì a disciplinare il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite e a dare attuazione alle nuove perimetrazioni stabilite ai sensi del presente articolo. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento in base alla legge di cui al comma 1.
8. La legge di cui al comma 1 stabilisce la disciplina per l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della continuità territoriale.
REGGIO CITTA’ METROPOLITANA
Alcune osservazioni sull’art. 22 qui riportato. Innanzitutto, esso non istituisce città metropolitane, ma prevede l’istituzione solo di alcune aree metropolitane, nove, nel cui ambito potranno istituirsi, a certe condizioni, le città metropolitane; l’eventuale realizzazione della città metropolitana di Reggio non coincide ancora con l’area, e poi città, metropolitana dello Stretto, comprensiva di Messina, Villa, ecc., la cui costituzione, richiede, come si dirà oltre, sempre e comunque una legge costituzionale; si tratta semplicemente del “primo passo” verso la creazione non tanto della città metropolitana “di Reggio”, quanto della città metropolitana “dello Stretto”. Il processo per creare la città metropolitana “dello Stretto” è, dunque, lunghissimo e oggettivamente ancora del tutto incerto nel suo esito finale.
Sebbene meno difficile, pur sempre irto di ostacoli e problemi, è la creazione della “città metropolitana” di Reggio. Se s’intende conseguire questo obiettivo minimale, primo tassello di un processo più ampio, occorre procedere per grandi linee in cinque tempi:
a - bisogna lavorare perché l’intera Regione, sotto l'impulso particolare e determinante della Provincia di Reggio Calabria nei confronti dei Comuni in essa siti, comprendano e sostengano la creazione del nuovo ente;
b - occorre stabilire quale delle tre vie indicate dal disegno di legge conviene seguire per il decollo dell’iniziativa;
c - bisogna lavorare perché la Regione Calabria esprima parere positivo a favore del nuovo ente;
d - si deve condurre, a tempo debito, una intensa e capillare campagna referendaria;
e - ancora, in conseguenza dell’esito positivo del referendum, si dovrebbe controllare/stimolare il governo per l’attuazione delle successive procedure per l’istituzione della città metropolitana (che potrebbero arenarsi in mancanza di idonei controlli e pressioni).
Nel frattempo, bisognerà provvedere alla redazione dello Statuto provvisorio della città metropolitana, immaginando il volto futuro del nuovo ente, le sue strategie e la sua articolazione interna in comuni/municipi.
LA CITTA’ METROPOLITANA DELLO STRETTO
Un punto è fermo: la tematica dell’area metropolitana reggina e di quella dello Stretto sono complicate nonché strettamente connesse, addirittura lo sviluppo della prima può dirsi propedeutico al vero obiettivo finale, cioè lo sviluppo dell’Area Metropolitana dello stretto.
Quando Reggio Calabria è stata inserita nell’elenco delle città metropolitane, non sono mancate le critiche di coloro che hanno interpretato l’approvazione dell’emendamento una sostanziale diseguaglianza di trattamento a discapito di aree urbane più popolose o sviluppate di quella reggina, nonché una “concessione” strumentale al conseguimento di futuri finanziamenti nell’ottica del federalismo fiscale.
Al contrario, i motivi che hanno portato a questa importante conquista sono da cercarsi nella volontà (come accennato bipartisan) di dar vita alla città metropolitana “dello Stretto”.
Innanzitutto deve essere punto fermo che, allo stato, non esiste ancora una città metropolitana reggina, se non astrattamente, sulla base del riconoscimento giuridico innanzi specificato. Ciò che invece è nato e continua a svilupparsi è il progetto di una città metropolitana reggina, ed ancor prima di un’area Metropolitana dello Stretto. E per area metropolitana dello Stretto si intende una vera e propria “fusione istituzionale” dell’area metropolitana di Reggio e dell’area metropolitana di Messina. E’ in questo senso che si è parlato e si continua a parlare di Area Metropolitana dello Stretto o Città Metropolitana dello Stretto.
La globalizzazione dell'economia e la creazione di grandi aree monetarie integrate, pone le regioni dello Stretto (Sicilia e Calabria) e le città di Reggio Calabria e Messina in particolare, di fronte alla "necessità" e alla convenienza di intrecciare rapporti di tipo "metropolitano" in modo da realizzare un'unica realtà competitiva e attrattiva. Il processo di integrazione socio-economica delle aree urbane dello Stretto è tra l’altro proprio ciò che potrebbe rilanciare l’economia intera del mezzogiorno. In prospettiva, l’Area dello Stretto, come in passato è già avvenuto, creerebbe un fulcro attrattivo di commerci e rilancerebbe dell’economia. Ancora, un’Area dello Stretto può costituire la base di un contesto sociale in cui il confronto tra le culture del Mediterraneo riprenda vita, dopo gli ultimi anni di chiusura culturale che, a scapito di tutti, si sono manifestati. Un’area aperta, quale quella dello Stretto, geograficamente al centro del Mediterraneo, darebbe modo di sviluppare la mentalità del confronto anche con i popoli che si affacciano sul mare e la conseguente ricchezza culturale che da ciò deriverebbe è auspicata e riconosciuta in ogni dichiarazione di principi, in quanto prima ancora che economicamente l’Area si aprirebbe all’integrazione culturale, tanto più favorita quanto più infrastrutture e commerci sono sviluppati.
Non sono mancate indicazioni interessanti di giovani studiosi del “progetto Area dello Stretto”, che hanno suggerito importanti riflessioni e linee guida per lo sviluppo della tematica.
CONSORZIO METROPOLITANO DELLO STRETTO
Nel proporre una visione strategica e d’insieme per una efficiente pianificazione della città metropolitana dello Stretto, si è osservato (*) che il quadro unitario per le strategie da seguire implica alcune considerazioni: «La prima è che, per sviluppare una visione della regione urbana, possono esserci molteplici strumenti, diversi e ben distinti dalle forme tradizionali della pianificazione. Si può trattare di un conciso policy statement che contenga una descrizione sintetica della regione urbana, delle traiettorie di sviluppo desiderate e dei principi che debbono informare le scelte future. La seconda, legata alla prima, è che occorre tornare, in modo nuovo, a produrre conoscenza sulla regione urbana, sulle sue dinamiche evolutive, sui suoi processi di trasformazione. Occorre non solo dare spazio, ma anche ricercare la produzione di aggregazioni intermedie nell'ambito di territori significativi che si propongano come rappresentazioni unitarie delle diverse conurbazioni che contribuiscono a formare la regione urbana. Le aggregazioni territoriali emergenti nella regione urbana, che siano intese come “ambienti insediativi” o come "sistemi territoriali", rispondono a un’esigenza di strutturazione di territori dotati di senso che possano essere ambiti di governance locale, di gestione in comune di alcuni servizi, di costruzione in comune di alcune politiche, paesaggi intermedi che concorrono alla costruzione dell'identità e del profilo della regione urbana nel suo insieme. Per una città come Reggio Calabria, posizionata nell’area dello Stretto di Messina, i benefici dell’istituzione della Città Metropolitana possono essere potenzialmente plurimi. Innanzitutto Reggio avrà un ente .. autonomo su diverse discipline, che potrà delineare le linee guida del governo e dell’amministrazione locale in assoluta indipendenza rispetto al territorio circostante, ovviamente all’interno delle competenze previste dalla Costituzione. Ma, soprattutto, adesso Reggio e Messina potranno davvero conurbarsi nel “Consorzio Metropolitano dello Stretto”, visto e considerato che, essendo entrambe “Città Metropolitane”, vivono sullo stesso livello giuridico e amministrativo. Infatti, non appena le Città Metropolitane verranno istituite, le due corrispondenti realtà di Reggio e Messina avranno tutti i mezzi giuridici per legarsi attraverso un consorzio interregionale che condurrebbe all’attivazione fra le stesse di un rapporto “speciale”, seppur non “esclusivo”, in numerosi ambiti quali, ad esempio: il sistema dei trasporti, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il commercio, il turismo, la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, il sistema universitario integrato tra le due sponde dello Stretto e tanti altri ancora. Potremmo avere così sedute congiunte dei Consigli Comunali di Reggio e Messina, e quindi l’istituzione delle Città Metropolitane non è altro che una tappa intermedia per la realizzazione dell’Area Metropolitana dello Stretto che altrimenti sarebbe stato impossibile anche soltanto immaginare. Il sogno di vedere Reggio e Messina come due quartieri di un’unica grande Città è, quindi, sempre più vicino. Questo non è uno scenario suggestivo, affascinante e utopistico: si tratta di una realtà concreta che consentirebbe a Reggio e Messina di gestire insieme, in modo diretto e coordinato, tutte quelle realtà problematiche dei trasporti, delle infrastrutture, del turismo, della ricettività, delle università e della cultura che, per natura sociale e civile, hanno l’esigenza di amministrarsi in sinergia essendo, di fatto, una realtà concreta.
VANTAGGI TERRITORIALI
L’istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria dovrebbe servire ad un rilancio dell’urbanistica dell’intera Provincia in quanto potrebbe essere la sede, l’ambito ideale per una corretta gestione delle trasformazioni territoriali; la scala metropolitana dovrebbe essere in grado di:
- recepire le previsioni dei Piani per il Parco, dei Piani per l’assetto idrogeologico, del Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione; le misure di salvaguardia dei Parchi Regionali, delle Riserve Naturali regionali; del Piano Strutturale della città di Reggio Calabria in corso di redazione;
- tenere conto delle previsioni del Piano Regionale per le Attività Estrattive (Prae) ed assumere, previo apposita intesa, valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali;
- individuare idonei strumenti di attuazione delle previsioni proposte dal QTR e dal dibattito urbanistico locale.
Inoltre la proposta in questione, nell’articolare sul territorio le linee di azione della programmazione regionale, determina il contributo dell’Area metropolitana all’integrazione e all’aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata.
Primi orientamenti di strategia Metropolitana per l’Area dello Stretto
L’Area Metropolitana dello Stretto può e deve rappresentare, per le risorse presenti (ambientali, culturali, professionali, …) e per la collocazione strategica nel centro del Mediterraneo, uno dei motori principali dello sviluppo dell’intera regione rafforzando la propria armatura territoriale e la propria base economica. L’idea forza che guida il processo di unione tra i Comuni interessati, è quella di realizzare un’area nodale forte ed identificabile, costituita dalle città di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, coinvolgendo nel proprio raggio di azione Gioia Tauro e Milazzo attraverso un disegno organico di sviluppo per la definizione delle città degli scambi, sulla base di un accordo istituzionale di programma tra Stato e le due Regioni. La costituzione dell’Unione dei Comuni di Reggio Messina e Villa, attraverso l’azione coordinata e sinergica delle risorse interne alle singole Amministrazioni (da quelle umane e strumentali a quelle del know how), si pone come un’efficace operazione per l’ottimizzazione della qualità e dell’efficienza dei servizi erogati, con conseguenti economie di scala e benefici sociali. Il Piano Territoriale Provinciale, in questo complicato contesto pianificatorio e normativo, dovrebbe rappresentare lo strumento indispensabile e la sede necessaria per coniugare la programmazione economica e la pianificazione del territorio, in quanto quadro di compatibilità dei molteplici Piani di Settore che mette al centro dell’attenzione degli addetti ai lavori, ma anche dei cittadini tutti, la pianificazione territoriale ed urbanistica, come strumento di decollo economico e sociale, costituendo un necessario strumento di raccordo e di raffronto con tutti i piani di settore. Rappresenta, in definitiva, occasione irripetibile e concreta per le Istituzioni e i Soggetti Locali per definire, condividere ed applicare una moderna strategia di sviluppo centrata sugli indirizzi di seguito descritti sinteticamente.
Area Metropolitana dello Stretto come nodo funzionale strategico per gli scambi culturali e commerciali tra l’Europa e i Paesi del Sud del Mediterraneo
L’Area Metropolitana dello Stretto insieme al Porto di Gioia Tauro, rappresenta il “ponte naturale” tra l’Europa e i Paesi che si affacciano nel Mediterraneo. Un “ponte” tra popoli, culture ed economie da costruire sui principi della solidarietà, della cooperazione economica e dell’innovazione. Il successo della strategia dipenderà in gran parte anche dalla capacità di attrarre nell’Area, attraverso opportune azioni di marketing, operatori economici e culturali provenienti sia dai Paesi Europei che dai Paesi del Sud del Mediterraneo.
Area Metropolitana dello Stretto come sistema locale di offerta turistica di eccellenza in grado di attrarre flussi turistici internazionali consistenti
L’area dello Stretto di Messina che va dalla Costa Viola fino a Capo d’Armi e che si addentra all’interno, nello spazio di pochi di chilometri, nelle suggestive montagne dell’Aspromonte, rappresenta insieme con il versante siciliano dello Stretto (Isole Eolie, tratto da Cariddi fino a Taormina) un giacimento di risorse naturali e culturali tra i più ricchi e diversificati presenti nel Mediterraneo. In quest’Area le bellezze paesaggistiche (Borgo di Scilla, i fondali della Costa Viola, la Collina di Pentimele, i boschi dell’Aspromonte, il Lungomare di Reggio Calabria, etc.) si coniugano con un patrimonio archeologico tra i più importanti della Magna Grecia (Bronzi di Riace, Museo della Magna Grecia, Siti archeologici distribuiti sul territorio, etc.). Non meno interessanti ed importanti ai fini di una loro valorizzazione turistica, sono le fortificazioni borboniche per la difesa costiera posti sui promontori che si affacciano sullo Stretto, gli edifici del primo novecento che abbelliscono il Lungomare di Reggio Calabria, i Palazzi nobiliari e le numerose testimonianze di archeologia rurale presenti nei centri storici e nelle campagne dei Comuni interni. Sul settore turismo si possono innescare, aumentandone la capacità di attrazione sui mercati di riferimento, tutte le filiere ad esso strettamente correlate ed in particolare i servizi culturali, le produzioni tipiche, l’artigianato di qualità che costituiscono una parte non indifferente e scarsamente valorizzata dell’economia locale, soprattutto delle aree interne. Anche questa seconda strategia è condivisa da tutti i Soggetti Istituzionali e socio-economici che hanno già avviato la realizzazione di alcuni grandi attrattori nell’area dello Stretto (Parco di Ecolandia, Parco Culturale, Parco delle Favole, Parco della Costa Viola), sviluppando politiche di sostegno alla qualificazione ed al potenziamento del sistema di ricettività ed ospitalità (es. finanziamenti del Patto dello Stretto) e orientando in generale la loro azione alla qualificazione ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale.
Area Metropolitana dello Stretto, come sistema locale (territoriale, sociale, economico) in grado di valorizzare tutte le opportunità derivanti dalle possibili “economie di integrazione”
L’Area Metropolitana dello Stretto, intesa come sistema locale, presenta notevoli margini di integrazione territoriale e socio-economica sui quali è possibile intervenire per:
- migliorare la qualità della vita della popolazione residente attraverso una migliore e più equilibrata distribuzione della stessa sul territorio. Si tratta di sostenere con adeguate politiche di potenziamento e qualificazione dei servizi alle persone il ritorno, nelle periferie e nei Comuni della cintura urbana, di larghe fasce di popolazione che negli ultimi decenni si sono riversati nella Città di Reggio Calabria.
- sviluppare e sostenere le economie di prossimità derivanti dalla presenza sullo stesso territorio di un’area urbana con 180.000 abitanti e di territori di prossimità che si caratterizzano per la qualità del patrimonio ambientale e le produzioni alimentari e artigianali. Si tratta di favorire e sostenere con adeguate politiche e strumenti lo sviluppo del turismo e del commercio di prossimità ».
(*) [D. Passarelli, , in collaborazione con M.F. Errigo, N. Tucci, M. Sapone, G. Schipilliti Strategie e nuova pianificazione per la Città metropolitana, in AA.VV., Dossier sulla città metropolitana, a cura di A.M. Leone (12 maggio 2009), Reggio Calabria (Corso di laurea in PTUeA)]
|